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Sospensione dei pagamenti delle bollette: facciamo chiarezza sui vari decreti

È importante fare alcune precisazioni perché da alcuni giorni vengono diffuse molte notizie discordanti e lontane dalla verità.

Visto le attuali norme adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in materia di utenze luce e gas, acqua e rifiuti, è importante fare alcuni approfondimenti. Infatti, da alcuni giorni vengono diffuse molte notizie discordanti e lontane dalla verità.

Pertanto, vogliamo fare chiarezza sulle uniche delibere che l’ARERA ha divulgato fino a oggi e approfondirle per dare le corrette indicazioni per attuare il pagamento delle utenze.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha stabilito con due delibere:

Delibera 12 marzo 2020 60/2020/R/com e la Delibera 17 marzo 2020 75/2020/R/com

La delibera 60 di fatto sospende tutte le applicazioni del Regolatorio riguardante i distacchi o le sospensioni di morosità: dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020 sono sospesi e con effetto retroattivo, tutte le precedenti costituzioni messe in mora e sospensioni delle forniture per mancato o tardato pagamento.

A far fede da detta data ogni costituzione di messa in mora decade.

In virtù di questo, le società di distribuzione hanno provveduto alla riattivazione di tutti i punti di fornitura sospesi per morosità sul territorio nazionale.

Attenzione, però: la delibera non parla di alcuna sospensione dei pagamenti dovuti, la incauta e tortuosa impalcatura della delibera è volta a impedire alle società di vendita d’inviare sospensioni o distacchi per mancato pagamento delle utenze.

Questo vuol dire che le società continuano ad avere crediti esigibili nell’immediato a favore dei clienti e che, salvo ulteriori deroghe, dal 4 aprile potranno nuovamente procedere con l’invio di costituzione messa in mora e conseguente distacco.

La Delibera 60 si applica ai seguenti soggetti (estratto articolo 1.1.):

a) nel settore dell’energia elettrica, i clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a), b) e c) del TIV;

b) nel settore del gas naturale, i clienti titolari di punti di riconsegna appartenente alla tipologia di cui:

i. al comma 2.3, lettera a) del TIVG;

ii. al comma 2.3, lettere b) e d), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;

Il messaggio più pericoloso che sta circolando nel web afferma che la sospensione riguarda anche i pagamenti. Questa fake news sta portando diversi utenti ad accumulare debito per le bollette che pensano di poter non pagare.

La situazione sta destando molta preoccupazione anche negli operatori del settore che da qualche giorno stanno facendo tam-tam per creare un’associazione di categoria per garantire anche la loro rappresentanza in organi istituzionali.

Si calcola, infatti, in modo grossolano ritardi negli incassi mensili tra il 30% ed il 40% del totale, se consideriamo che il mondo delle utility luce e gas ha un fatturato lordo stimato di 100 miliardi l’anno, i numeri sono davvero preoccupanti.

La paura principale è che l’intera filiera italiana possa essere danneggiata.

La Delibera 75 riprende quanto definito dal Decreto Legge emanato il 9 e 11 marzo 2020 e ne definisce l’attuazione.

Questo decreto, infatti, è stato emanato per aiutare i consumatori presenti in quella che era definita “zona rossa “, ovvero per i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.

A sostegno di questo la delibera dell’ARERA pubblicata in data 18/03/2020 definisce per quei comuni la sospensione dei pagamenti delle bollette fino al 30 aprile 2020, richiamando la delibera 60 specifica che la sospensione viene applicata anche per le fatture già scadute al momento dell’entrata in vigore del decreto.

In fine con la delibera 76 si affronta l’argomento bonus sociale, molto caro a tantissimi consumatori.

In sostanza, la delibera definisce che per il periodo 1° marzo – 30 aprile, al fine di garantire la continuità di erogazione dei bonus ai cittadini che ne hanno diritto, il provvedimento dispone che a coloro che dovessero rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza originaria prevista dalla regolazione, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine del suddetto periodo di sospensione, sia garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi.

Aggiornamento!

Le disposizioni delle delibere, come annunciato dal Presidente del Consiglio, sono state prorogate fino al 3 maggio.

Ci auguriamo che la situazione dell’emergenza migliori e che si tratti dell’ultima proroga in vista del graduale ritorno alla normalità.

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