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Corrispettivo di morosità (Cmor): cos’è e quando si applica

Il corrispettivo di morosità o Cmor è un indennizzo introdotto da ARERA per contrastare il fenomeno del cosiddetto “turismo energetico” o “turismo delle bollette”.

Stiamo parlando di una pratica disonesta con cui alcuni utenti evitano di saldare le bollette d’energia elettrica o gas passando a un altro fornitore.

Dal 2010, con l’introduzione del Cmor, il nuovo fornitore deve addebitare questo importo all’utente del mercato libero che lasci un debito con il precedente operatore.

L’importanza dell’introduzione del Cmor

Il fornitore che viene lasciato con un credito insoluto dall’utente, si trova in una situazione particolarmente spiacevole per due importanti ragioni:

  1. non ha la possibilità di tutelarsi sospendendo la fornitura dal momento che non esiste più alcun rapporto contrattuale con l’utente
  2. non è conveniente agire per vie legali in quanto gli importi da recuperare sono di piccole entità

Il Cmor non è un meccanismo di recupero crediti ma una sorta di cauzione che l’utente (moroso) versa al nuovo gestore come garanzia e che copre una percentuale del debito tra il 60 e l’80%.

Ciò significa che il debito con il precedente fornitore rimane e deve essere saldato, e se e ciò non dovesse accadere, l’utente potrebbe comunque subire un’azione legale.

Solo dopo aver saldato il debito, l’utente potrà recuperare l’importo del Cmor versato al nuovo fornitore.

Il meccanismo del Cmor

Come abbiamo spiegato, il Cmor è una sorta di cauzione.

Quando decide di passare a un altro fornitore, l’utente moroso si trova obbligato a corrispondergli l’importo del Cmor come garanzia. Se non lo facesse, infatti, potrebbe subire la sospensione della nuova fornitura.

Nel caso in cui l’utente non saldi il debito verso il vecchio fornitore (le bollette rimaste insolute), perderà il diritto di recuperare l’importo versato per il Cmor.

I casi in cui si applica

Il corrispettivo di morosità è applicabile solamente ad alcune tipologie di utenze, ovvero:

  • domestiche di gas naturale
  • domestiche condominiali di gas naturale con consumi fino a 200.000 Smc all’anno
  • altre utenze di gas naturale con consumi fino a 50.000 Smc all’anno
  • utenze di energia elettrica a bassa tensione

Inoltre, la richiesta del Cmor è legittima solo se viene effettuata non prima di 6 mesi e non oltre un anno dalla data del passaggio al nuovo fornitore.

Contestare la richiesta di pagamento

Se il nuovo fornitore richiede il pagamento del Cmor quando, in realtà, l’utente non ha nessuna morosità, quest’ultima ha diritto a contestare la richiesta. Pensiamo a casi piuttosto comuni come:

  • debito già saldato
  • assenza di un contratto firmato
  • conteggi errati
  • corrispettivo caduto in prescrizione (2 anni)

Per contestare la richiesta di pagamento l’utente dovrà farlo presentando un reclamo formale al nuovo fornitore, in cui dovrà indicare le motivazioni della contestazione.

A questo punto, il fornitore avrà 40 giorni di tempo per rispondere alla contestazione.

In caso di mancata, o non adeguata, risposta l‘utente potrà fare ricorso all’ARERA. Se anche con la mediazione dell’Autorità non sarà possibile una conciliazione, allora l’utente avrà facoltà di rivolgersi a un giudice.  

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