
Interruzioni di energia: le modalità del rimborso
In un recente articolo abbiamo trattato delle inaspettate interruzioni di corrente elettrica e dei casi in cui si può ottenere un rimborso.
Ora vogliamo scendere più in dettaglio a spiegarvi quanto vi spetta e in quali casi.
Prima di tutto, distinguiamo tre casi di interruzione della fornitura che possono verificarsi.
Interruzione della fornitura con preavviso
Quando il distributore deve effettuare interventi di manutenzione programmati sulla rete, dovrà necessariamente interrompere l’erogazione dell’energia elettrica.
In casi come questo, il distributore è tenuto ad avvisare i clienti con un anticipo stabilito in:
- 24 ore (minino) per guasti o emergenze
- 2 giorni lavorativi (minimo) in tutti gli altri casi
In ogni caso, l’erogazione deve essere ripresa entro un tempo massimo di 8 ore consecutive. Oppure, 8 ore non consecutive se da un eventuale ripristino provvisorio a una seconda interruzione passa solo un’ora. Ovvero, se la fornitura viene riattivata per meno di un’ora e poi interrotta nuovamente.
Vuoi sapere tutte le specifiche sull’interruzione, come origine, causa, inizio e fine, etc…? È tuo diritto chiederle al tuo fornitore.
Interruzione della fornitura con mancato preavviso
Sono interruzioni non dovute a interventi programmati dal fornitore e possono essere, a seconda della durata:
- lunghe, quando si hanno oltre 3 minuti di interruzione
- brevi, se manca la corrente tra un secondo e 3 minuti
- transitorie, se sono minori di un secondo e appena percettibili
Black out
Eventi eccezionali, come danneggiamenti delle linee elettriche causati da condizioni meteorologiche estreme e black out, possono determinare interruzioni improvvise della fornitura.
Si tratta di eventi che interessano zone piuttosto ampie e, di conseguenza, numerose famiglie.
In questi casi non è necessario fare richiesta di rimborso. Sarà l’Autorità a incaricarsi di rimborsare direttamente gli utenti nella prima bolletta utile trascorsi 60 giorni dall’interruzione.
Se ciò non dovesse accadere, è possibile fare domanda di rimborso al fornitore o al distributore di zona entro 6 mesi dall’interruzione.
È bene precisare che ai clienti morosi questo rimborso potrebbe non essere riconosciuto, in quanto non è in regola con i pagamenti.
I rimborsi: vediamo le cifre
E ora arriviamo al dunque. Ecco i rimborsi previsti in caso di interruzione, le ore si intendono consecutive (o non consecutive, nel caso che abbiamo spiegato sopra).
Nelle interruzioni senza preavviso il rimborso dipende dal numero di abitanti del territorio e, in particolare:
- con più di 50.000 abitanti, il tempo massimo di ripristino è 8 ore e l’indennizzo automatico 30€
- da 5.000 a 50.000 abitanti, il tempo massimo di ripristino è 12 ore e l’indennizzo automatico 30€
- con meno di 5.000 abitanti, il tempo massimo di ripristino è 16 ore e l’indennizzo automatico 30€
Nelle interruzioni con preavviso:
- il tempo massimo di ripristino è 8 ore e l’indennizzo automatico 30€
- il numero degli abitanti del territorio interessato non è rilevante
Indipendentemente dal caso il rimborso aumenterà di 15 € ogni 4 ore aggiuntive di interruzione, ciò fino ad un massimo di 300€.
Read More
Sospensione di luce e gas senza preavviso: si può fare ricorso?
Vi svegliate una mattina, volete fare colazione ma il bollitore non si accende. È un blackout? Vi chiedete. No, vi è stata sospesa la fornitura di energia elettrica!
Un’evenienza davvero spiacevole, ma può capitare a tutti di dimenticare di pagare una fattura, oppure che arrivi già scaduta a causa di un ritardo del servizio postale.
In questi casi il fornitore deve inviarvi un sollecito di pagamento, e così facendo, informarvi del mancato saldo delle fatture. Ricevuto il sollecito, sarà vostra responsabilità provvedere al più presto a saldare la bolletta arretrata e quindi inviare la ricevuta al fornitore per comunicargli di aver pagato.
Nell’eventualità, invece, che il fornitore dovesse sospendere l’erogazione dell’elettricità o del gas senza preavviso potrebbe commettere un illecito.
Ciò significa che se questo fosse il vostro caso, potreste avere diritto a sporgere un reclamo e ricevere un risarcimento.
Come stabilito nelle condizioni generali del contratto di fornitura, infatti, il distacco dell’utenza non può essere eseguito se il gestore non ha inviato precedentemente un sollecito di pagamento o una diffida legale. Per tanto, anche se il cliente non avesse saldato alcune fatture, in assenza di preavviso scritto il distacco non sarebbe consentito.
Bisogna precisare, però, che se la mancata ricezione del sollecito è dovuta a un disservizio delle poste, il cliente non può rivalersi sul fornitore, in quanto esso non è considerato legalmente responsabile dell’errore.
Ho diritto al rimborso?
Al fine di tutelare il cliente, l’Autorità ha stabilito che il distacco per morosità, può avvenire solamente:
- Successivamente alla messa in mora del cliente
- nei casi in cui l’importo del mancato pagamento sia superiore al deposito cauzionale
- quando appurato che non ci sia stato alcun malfunzionamento del contatore
Detto ciò, se il distacco avviene senza preavviso il cliente ha diritto ad un indennizzo fissato dall’Autorità. Si tratta di un rimborso automatico di 20€ in caso di:
- mancato invio da parte del fornitore della costituzione in mora
- mancato rispetto dello stesso del termine ultimo di pagamento indicato nella raccomandata
- mancato rispetto del termine massimo di 10 giorni dall’emissione della comunicazione e l’effettivo invio
Pagamento ritardato della fattura: cosa comporta?
Il ritardo nel pagamento comporta che il cliente sarà tenuto a pagare non solo l’intero importo della fattura, ma anche gli interessi di mora e legali.
In realtà, gli obblighi del clienti moroso variano anche a seconda del mercato di cui fa parte il suo contratto.
Un cliente con contratto del mercato tutelato (e considerato buon pagatore) può pagare solo gli interessi legali, a condizione che paghi entro 10 giorni dalla data di scadenza della bolletta.
Un cattivo pagatore, invece, dovrà versare gli interessi di mora al tasso fissato dalla Banca centrale europea, con un aggiunta del 3,5%.
Altresì, ai clienti con un contratto del mercato libero il venditore può esigere, in aggiunta agli interessi di mora, anche le spese previste dal contratto.
La bolletta anomala
Le bollette che presentano addebiti di conguagli basati su fatture stimate (o importi sbagliati) e che sono già state contestate dal cliente con un reclamo scritto, sono le cosiddette bollette anomale.
In casi come questi, prima di staccare l’utenza, il fornitore è tenuto a rispondere al reclamo.
Rientrano in questa casistica le bollette:
- che presentano ricalcoli previsti nella bolletta 2.0
- che fanno riferimento a dati stimati che seguono altre bollette stimate
- della luce con importo superiore al 150% della media degli ultimi 12 mesi
- del gas con importo doppio del più alto negli ultimi 12 mesi
- emesse successivamente all’attivazione della fornitura, con valori anomali e diversi a quelli dell’autolettura del cliente
Evitare il distacco delle fornitura
Incorrere in una morosità, come abbiamo visto, può avere conseguenze spiacevoli anche dal punto di vista economico.
Il servizio postale non è sempre affidabile e i ritardi nelle consegne sono abbastanza frequenti.
Come fare, quindi, per assicurarsi che le bollette arrivino sempre nei tempi prestabiliti?
In realtà, è molto semplice. Basta sfruttare il mezzo più immediato che abbiamo a disposizione, ovvero la rete internet.
Scegliendo come metodo di ricezione delle fatture la bolletta web non avrete mai più ritardi nella consegna. Le bollette di luce e gas vi verranno inviate via email direttamente alla vostra casella di posta elettronica o potrete scaricarle dal sito del vostro fornitore.
Volete un metodo ancora più immediato e senza la possibilità di errori?
Richiedete l’addebito su conto corrente bancario. In questo modo, l’importo delle bollette vi verrà addebitato automaticamente sul vostro conto personale e eviterete di stampare il bollettino per poi andarlo a pagare in posta o in banca.
Questi semplici accorgimenti vi permetteranno di gestire con serenità le vostre utenze: i vostri pagamenti saranno sempre impeccabili e non rischierete mai la messa in mora.
Un’ultima cosa. L’addebito su conto corrente non risolverà il problema di una bolletta troppo cara, giusto?
Per questo vi consigliamo di consultare le nostre nuovissime offerte luce e gas cliccando QUI.
Passare a Futura Energie e risparmiare rispettando l’ambiente è semplicissimo. Contattaci al numero verde 800 685 585.
A presto!
Read More
Sospensione dei pagamenti delle bollette: facciamo chiarezza sui vari decreti
È importante fare alcune precisazioni perché da alcuni giorni vengono diffuse molte notizie discordanti e lontane dalla verità.
Visto le attuali norme adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 in materia di utenze luce e gas, acqua e rifiuti, è importante fare alcuni approfondimenti. Infatti, da alcuni giorni vengono diffuse molte notizie discordanti e lontane dalla verità.
Pertanto, vogliamo fare chiarezza sulle uniche delibere che l’ARERA ha divulgato fino a oggi e approfondirle per dare le corrette indicazioni per attuare il pagamento delle utenze.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha stabilito con due delibere:
Delibera 12 marzo 2020 60/2020/R/com e la Delibera 17 marzo 2020 75/2020/R/com
La delibera 60 di fatto sospende tutte le applicazioni del Regolatorio riguardante i distacchi o le sospensioni di morosità: dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020 sono sospesi e con effetto retroattivo, tutte le precedenti costituzioni messe in mora e sospensioni delle forniture per mancato o tardato pagamento.
A far fede da detta data ogni costituzione di messa in mora decade.
In virtù di questo, le società di distribuzione hanno provveduto alla riattivazione di tutti i punti di fornitura sospesi per morosità sul territorio nazionale.
Attenzione, però: la delibera non parla di alcuna sospensione dei pagamenti dovuti, la incauta e tortuosa impalcatura della delibera è volta a impedire alle società di vendita d’inviare sospensioni o distacchi per mancato pagamento delle utenze.
Questo vuol dire che le società continuano ad avere crediti esigibili nell’immediato a favore dei clienti e che, salvo ulteriori deroghe, dal 4 aprile potranno nuovamente procedere con l’invio di costituzione messa in mora e conseguente distacco.
La Delibera 60 si applica ai seguenti soggetti (estratto articolo 1.1.):
a) nel settore dell’energia elettrica, i clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a), b) e c) del TIV;
b) nel settore del gas naturale, i clienti titolari di punti di riconsegna appartenente alla tipologia di cui:
i. al comma 2.3, lettera a) del TIVG;
ii. al comma 2.3, lettere b) e d), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
Il messaggio più pericoloso che sta circolando nel web afferma che la sospensione riguarda anche i pagamenti. Questa fake news sta portando diversi utenti ad accumulare debito per le bollette che pensano di poter non pagare.
La situazione sta destando molta preoccupazione anche negli operatori del settore che da qualche giorno stanno facendo tam-tam per creare un’associazione di categoria per garantire anche la loro rappresentanza in organi istituzionali.
Si calcola, infatti, in modo grossolano ritardi negli incassi mensili tra il 30% ed il 40% del totale, se consideriamo che il mondo delle utility luce e gas ha un fatturato lordo stimato di 100 miliardi l’anno, i numeri sono davvero preoccupanti.
La paura principale è che l’intera filiera italiana possa essere danneggiata.
La Delibera 75 riprende quanto definito dal Decreto Legge emanato il 9 e 11 marzo 2020 e ne definisce l’attuazione.
Questo decreto, infatti, è stato emanato per aiutare i consumatori presenti in quella che era definita “zona rossa “, ovvero per i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò.
A sostegno di questo la delibera dell’ARERA pubblicata in data 18/03/2020 definisce per quei comuni la sospensione dei pagamenti delle bollette fino al 30 aprile 2020, richiamando la delibera 60 specifica che la sospensione viene applicata anche per le fatture già scadute al momento dell’entrata in vigore del decreto.
In fine con la delibera 76 si affronta l’argomento bonus sociale, molto caro a tantissimi consumatori.
In sostanza, la delibera definisce che per il periodo 1° marzo – 30 aprile, al fine di garantire la continuità di erogazione dei bonus ai cittadini che ne hanno diritto, il provvedimento dispone che a coloro che dovessero rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza originaria prevista dalla regolazione, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine del suddetto periodo di sospensione, sia garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi.
Aggiornamento!
Le disposizioni delle delibere, come annunciato dal Presidente del Consiglio, sono state prorogate fino al 3 maggio.
Ci auguriamo che la situazione dell’emergenza migliori e che si tratti dell’ultima proroga in vista del graduale ritorno alla normalità.
Read More
Messa in mora o sospensione della fornitura: che fare quando accade?
Può capitare a tutti di dimenticare una bolletta e mancare la scadenza per il pagamento. A volte, bisogna dirlo, la colpa non è attribuibile al cliente ma al fornitore che non invia la bolletta per tempo.
In casi come questi le società di vendita agiscono di conseguenza e mettono in atto il processo della, cosiddetta, messa in mora.
Si tratta di un provvedimento che aggiunge un sovrapprezzo al totale da pagare in fattura, una maggiorazione dovuta al ritardo del pagamento da parte del cliente o la totale assenza di esso.
Se la situazione morosa del cliente si protrae nel tempo, allora il gestore in questione può mandare al distributore la richiesta per la sospensione della fornitura del contatore.
La sospensione
Si tratta di una misura estrema e deve avvenire secondo modalità tempi precisi, stabiliti dalla ARERA nel TIMOE (Testo Integrato delle Morosità Elettriche, emanato dall’ARERAstessa).
Il TIMOE, infatti, gestisce, regola e controlla le situazioni limite nella fornitura dell’energia.
Prima di tutto, la richiesta deve essere inoltrata soltanto dopo la comunicazione della decisione di avviare il processo di messa in mora.
Questa comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite mezzi rintracciabili come:
- Raccomandata con ricevuta di ritorno
- Posta elettronica certificata (mail PEC)
La sospensione può avvenire solo in queste casi e in queste determinate situazioni:
- sono trascorsi 15 giorni solari dall’invio al cliente della raccomandata
- sono passati 10 giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna della PEC;
- sono passati 20 giorni solari dall’emissione della raccomandata, se il fornitore non è in grado di dimostrare la data di invio.
Una volta che ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza della raccomandata (o PEC) sono passati senza che sia stata saldata la fattura, il gestore è autorizzato a procede a sospensione la fornitura del cliente moroso.
In realtà, però, la sospensione non avviene da un momento all’altro.
Inizialmente, infatti, viene imposta una riduzione di potenza del 15% di quella disponibile. Questa misura viene applicata per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale avverrà la totale sospensione dell’erogazione di corrente elettrica.
Hai dimenticato una bolletta? Niente panico!
Se vi trovate nella spiacevole situazione che abbiamo poc’anzi descritto, niente è perduto.
Potete evitare la messa in mora e la successiva interruzione di energia dimostrando di aver effettuato il pagamento entro il termine ultimo stabilito.
È, perciò, consigliabile contattare al più presto il fornitore per accelerare i tempi.
Nel caso di sospensione, il fornitore potrebbe addebitarvi anche un corrispettivo per la riattivazione dell’energia e per i costi di gestione per l’interruzione o la riduzione della fornitura.
Il registro TIMOE
Per rimuovere il proprio nome da questo registro è sufficiente saldare la morosità.
A un utente che ha subito sospensione della fornitura viene assegnata la poco lusinghiera etichetta del “cattivo pagatore“. Questa etichetta sarà visibile a tutte le società di vendita e potrebbe creare qualche problema all’utente al momento di stipulare un nuovo contratto.
È giusto comunque precisare che l’uscita dal TIMOE non sarà immediata. L’utente permarrà nell’elenco per un po’ di tempo e quindi verrà rimosso.
E se il gestore non rispetta le tempistiche?
Può accadere che il fornitore non segua strettamente le disposizioni. Nel caso in cui non vengano rispettate le modalità o le tempistiche stabilite nel TIMOE, il cliente avrà diritto a un indennizzo.
Gli importi di questo indennizzi potranno essere versati direttamente al cliente o stornati dalla prima fattura utile.
In ogni caso, il fornitore non potrà richiedere nessun pagamento al cliente per la sospensione o la riattivazione della corrente elettrica.